Consulta Regionale per la Famiglia
La Consulta Regionale per la Famiglia si propone quale organo propositivo e consultivo della Regione in materia di politiche familiari con la finalità di assolvere ai seguenti compiti:
a) effettuare indagini a ricerche sulle problematiche inerenti l'ambito familiare, nonché rapporti periodici sullo stato di attuazione della presente legge proponendo gli opportuni aggiornamenti;
b) formulare il piano annuale degli interventi di cui all'art. 2 che è approvato dalla Giunta regionale;
c) esprimere proposte ed osservazioni sulla programmazione regionale;
d) esprimere, su richiesta, parere sulle proposte di provvedimenti regionali in materia socio-assistenziale, culturale e sanitaria e su ogni altro provvedimento che, anche indirettamente, possa incidere sulla qualità della vita familiare.
La Consulta è presieduta dal Presidente della Giunta Regionale, o suo delegato, ed è costituita da:
a) tre rappresentanti designati dalle associazioni di famiglie costituite ed operanti nell'ambito della sfera delle politiche familiari;
b) un rappresentante designato dalle cooperative o altre formazioni di autorganizzazione dei servizi sanitari, educativi, di formazione professionale, di scuole per genitori, di servizi culturali, sociali o assistenziali tra le famiglie;
c) un rappresentante designato dalle strutture private di solidarietà sociale e di volontariato iscritte nei registri regionali;
d) due rappresentanti, di cui uno dei comuni ed uno delle province che abbiano delegato ad uno specifico assessorato le competenze relative alla promozione e all'attuazione delle politiche familiari, designati rispettivamente dall'ANCI e dall'UPI;
e) un rappresentante designato dalla Commissione Regionale Pari Opportunità;
f) una coppia di coniugi designata dal Forum per le Associazioni Familiari della Basilicata, che esercita la vice-presidenza dell'organismo;
g) un rappresentante designato dalle Aziende UU.SS.LL. regionali.
Partecipa alla Consulta, senza diritto di voto, il dirigente del servizio regionale competente; le relative funzioni di segreteria della Consulta sono svolte dal servizio regionale competente. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e dura in carica sino alla scadenza della legislatura. Ai componenti della Consulta è corrisposto per ogni seduta esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio determinato con le modalità stabilite dalle vigenti leggi.
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